Scooter elettrici e sicurezza stradale

Esistono delle precise norme di circolazione per gli scooter elettrici nel momento in cui si trovano sul suolo pubblico.

Tutte queste norme sono regolate dal Codice della strada e dal suo regolamento di attuazione che ha visto la nascita di alcune novità per quanto riguarda i disabili.

Innanzitutto l'articolo 46 del decreto legislativo n'285 del 1992(codice della strada), modificato dalla legge del 29 luglio 2010 stabilisce che non rientrano nella definizione di veicolo "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore".

Vediamo dunque di chiarire cosa si intende per ausili medici. La ditta costruttrice deve dichiarare che il prodotto è costruito secondo le norme comunitarie vigenti, che è stato concepito per soggetti con difficoltà di deambulazione che siano però in grado fisicamente e mentalmente di guidare un veicolo elettrico. Inoltre il mezzo deve essere stato prodotto in conformità alla normativa europea.

Il codice della strada stabilisce quindi che le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili non sono veicoli; ne deriva dunque che è consentito loro circolare nelle zone riservate ai pedoni.

Il comportamento dei pedoni è regolato all'articolo 190 che riporta: " Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.

Nello specifico non rientrano nella definizione di "veicolo" le macchine ad uso di bambini o di invalidi, che devono avere determinate caratteristiche e non superare particolari limiti tra cui:

-lunghezza massima di 1,10m;

-altezza massima di 1,35m;

-potenza massima del motore di 1kw;

-velocità massima di 6Km/h.

La "macchina" deve inoltre essere iscritta al Repertorio secondo quello che prevede il decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2007 "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n'46" e la dichiarazione secondo la quale il prodotto è iscritto come "dispositivo medico" su di una tabella riepilogativa in cui vengono riportati marca, tipologia, modello e numero di iscrizione al Repertorio.

NOTA: le informazioni sopra riportate sono fornite unicamente a scopo indicativo, si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni.

Siglato l'accordo fra Centaurus Rete Italia® e Linea Oceano

Continua a espandersi la rete di aziende che collaborano con Centaurus Rete Italia® nel settore degli ausili alla mobilità.

Da oggi è ufficiale l'accordo fra Centaurus Rete Italia® e un'altra grande azienda, "Linea Oceano". L'accordo è di importanza fondamentale poiché le due aziende andranno reciprocamente a mettere in campo le proprie pluriennali esperienze e le proprie competenze specifiche in una collaborazione sinergica che punta a fornire le migliori soluzioni sul mercato.

bagno facilitatoLinea Oceano vanta una grande specializzazione nella progettazione di vasche per anziani e per disabili e ausili per il bagno, ovvero soluzioni accuratamente studiate per agevolare la fruibilità del bagno per persone con difficoltà motorie.

Vasche con sportello, sanitari per anziani, lavabi speciali, maniglioni ecc., sono prodotti nella cui progettazione Linea Oceano è un'azienda leader del settore, con una vasta gamma di soluzioni studiate per primeggiare sul mercato sia nella qualità che nel design.